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Speciale Hedge Fund

La legislazione italiana

La legislazione italiana ha formalizzato la nascita di questi fondi solo nel 1999 tramite il Decreto 24 maggio n. 228 seguito a breve distanza da un provvedimento della Banca d'Italia. L'articolo 16 del Decreto detta le norme sui "fondi speculativi" (è questo il termine con cui la normativa italiana ha introdotto la figura degli hedge funds) a cui, come nelle tradizioni anglosassoni, concede maggiori gradi di libertà in fase di gestione ed impone alcune limitazioni legate al numero dei partecipanti al fondo, all'ammontare minimo di investimento, alla sollecitazione dell'investimento presso il pubblico e alla pubblicità della documentazione contabile.

Articolo 16 : (Fondi speculativi)

  • Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma1, lett. C) del Testo Unico.
  • Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità.
  • L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di fondi speculativi non può essere inferiore a 500 mila euro.
  • Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.
  • Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.
  • Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione, con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.
  • La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.

In pratica, la legge si è preoccupata di contenere la diffusione degli hedge funds ai soli soggetti che, tradizionalmente, sono stati interessati a questa tipologia di prodotti: gli investitori istituzionali e i privati che costituiscono la fascia più facoltosa della clientela. Questo per tutelare i piccoli investitori visto che la legge prevede che gli hedge funds deroghino alle normali limitazioni previste per gli investimenti.

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