Zone franche urbane in Sicilia, tipologia di agevolazioni

25 febbraio, 10:28

PALERMO -  Le agevolazioni alle micro e piccole imprese che operano all'interno delle Zone franche urbane in Sicilia consistono in una serie di tipologie.
1) Esenzione dalle imposte sui redditi
Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio della Zfu, fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta, è esente dalle imposte sui redditi a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:
a) 100% per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60% per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40% per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20% per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Il limite di 100.000 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta considerati, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato che sia residente nel territorio della Zfu e che nello stesso territorio svolga la propria attività lavorativa. 
A tal fine rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori già assunti con la medesima tipologia di contratto alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L'incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
2) Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive
Il valore della produzione netta è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza, entro il limite di 300.000 euro. Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
3) Esenzione dall'imposta municipale propria
Gli immobili siti nella Zfu, posseduti e utilizzati dai beneficiari per l'esercizio dell'attività economica, sono esenti dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza.
4) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
A decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1°dicembre 2009. Condizione indispensabile per beneficiare dell'agevolazione è che almeno il 30% degli occupati risieda nel territorio in cui ricade la Zfu. L'esonero è concesso nelle seguenti percentuali:
a) 100% per i primi cinque anni;
b) 60% per gli anni dal sesto al decimo;
c) 40% per gli anni undicesimo e dodicesimo;
d) 20% per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni previste fino al limite massimo di 200.000 euro ovvero di 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

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